Sezione: Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1 lett. d - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

19 Gen 2024
Contatti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei…
SEGRETERIA: 3517965699 ORARI SEGRETERIA: Lunedì: 9:00-12:00 Martedì: 15:00-18:00 Mercoledì: 9:00-12:00 Giovedì: 15:00-18:00 Venerdì: 9:00-12:00 INDIRIZZO…
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